COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1.
È costituita con sede in Bresso (MI), Via Grandi n.1, l’Associazione senza fini di lucro denominata “Call to Arts”.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in venticinque anni.
L’Associazione “Call to Arts”. è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo:
di promuovere e diffondere l’arte nelle sue più ampie manifestazioni nei settori della letteratura, arti visive, musica, media e ogni altra forma artistica al fine di creare un effetto positivo sulla società anche tramite la cooperazione con altre associazioni affini e non. Per attuare le suddette finalità, l’Associazione organizzerà eventi, manifestazioni, concorsi, corsi, seminari, esposizioni ricorrendo a qualunque altra forma di comunicazione per divulgare e diffondere le proprie attività per creare momenti sociali di ritrovo e aggregazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 2.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:
- istituire work shop d’arte nella sua piu’ ampia accezione;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, materiale didattico, promozionale e altro materiale di interesse del settore;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli e materiali, di cui potrà eventualmente effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Art. 3.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative ordinarie;
- quote associative supplementari o straordinarie;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- erogazioni liberali e oblazioni;
- contributi di enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.
Art. 4.
Possono essere soci dell’Associazione “Call to Arts” tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso la diffusione e divulgazione dell’arte in ogni sua forma come meglio specificato nel manifesto sociale e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarano:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di voler condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- di rispettare i Regolamenti interni.
Art. 5.
I soci si dividono in: soci ordinari, soci artisti, soci onorari, soci fondatori, soci vitalizi. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono eguali.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La quota di iscrizione è stabilita in euro 30,00.
I soci artisti, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell’arte.
Il Consiglio Direttivo può stabilire altre categorie di soci in relazione alle esigenze dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo potrà valutare di esonerare i soci onorari dal pagamento della quota annuale. I soci di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà.
Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 6.
Per fare parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.
Art. 7.
Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio direttivo a carico dei soci artisti. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
Art. 8.
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso. Qualora venga istituita la categoria dei soci vitalizi l’iscrizione ha durata vitalizia.
Art. 9.
La qualità di socio si perde:
- per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 8;
- per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- per espulsione deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 10.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell’anno precedente.
Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 11.
L’Associazione ha il seguente emblema:
Art. 12.
Sono organi della Società:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio composto dai consiglieri eletti;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.
Art. 13.
L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano soci dell’anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di 4 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.
Art. 14.
L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 15.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Il Presidente nomina un Segretario dell’Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 16.
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
- sul programma generale dell’associazione;
- sulla elezione delle cariche sociali;
- sul rendiconto contabile-economico-finanziario;
- sulle modifiche dello Statuto;
- su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta all’Assemblea di eleggere i consiglieri.
Art. 17.
Il Consiglio è composto da tre a sette consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.
Art. 18.
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa; decide sulla ammissione dei nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l’ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie.
Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Art. 19.
Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell’Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Tesoriere. Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio e non soci dell’Associazione. Non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio provvede a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione.
Art. 20.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.
Art. 21.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
La nomina del primo Presidente avviene all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.
Art. 22.
Il patrimonio della società è costituito:
- da beni mobili ed immobili;
- dalle somme accantonate;
- da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.
Art. 23.
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 maggio.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Art. 24.
Qualora nominato, viene affidata la sorveglianza amministrativa e contabile ad un Collegio sindacale composto di tre sindaci, eletti dalla Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
Art. 25.
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Art. 26.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 27.
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 28.
Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della Associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo della associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Art. 29.
Al momento della costituzione della Associazione, i soci fondatori nominano il Presidente ed il Vice-Presidente che entrano in carica con i poteri del Consiglio fino alle elezioni svolte dalla Assemblea generale dei soci che si terrà entro 12 mesi dall’atto di formazione della Associazione.
Art. 30.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
Luogo e data: Milano, 13 maggio 2016
I soci fondatori